(S66-24) L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
(S66-24) L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Presentazione
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è il diritto riconosciuto ai cittadini dal D. Lgs. n. 195/2005 di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle Pubbliche Autorità, intendendosi per queste ultime non solo le Amministrazioni statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali.
La disciplina dell’accesso alle “informazioni ambientali” prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale), sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli art. 22 e successivi della Legge n. 241/90).
Senza dimenticare poi, infine, che il D. Lgs. n. 33/2013 esige:
1) La pubblicazione sul sito delle informazioni ambientali;
2) La creazione di apposita sezione dedicata alle informazioni ambientali.
Dettagli aggiuntivi
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